{"id":2011,"date":"2014-09-03T11:42:54","date_gmt":"2014-09-03T11:42:54","guid":{"rendered":"http:\/\/ilvaloredellepiccolecose.it\/?p=2011"},"modified":"2014-09-09T11:43:21","modified_gmt":"2014-09-09T11:43:21","slug":"a-proposito-di-adozioni-allinterno-di-coppie-dello-stesso-sesso-ecco-un-tipo-di-informazione-corretta-di-maurizio-bonanni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilvaloredellepiccolecose.it\/?p=2011","title":{"rendered":"A proposito di adozioni all&#8217;interno di coppie dello stesso sesso: ecco un tipo di informazione corretta, di Maurizio Bonanni"},"content":{"rendered":"<p><strong>UNA SENTENZA NON TROPPO CREATIVA.<\/strong><br \/>\nDiciamo subito cosa non c\u2019\u00e8 scritto nella sentenza: contrariamente a ci\u00f2 che hanno scritto i giornali e ha fatto esultare qualcuno e gridare allo scandalo qualcun altro, nella sentenza non c\u2019\u00e8 alcun riconoscimento del \u201cdiritto\u201d delle coppie omosessuali all\u2019adozione. Al contrario, il collegio scrive esplicitamente che nel nostro diritto positivo solo le coppie unite in matrimoni<span>&#8230;<\/span><span>o possono accedere alla procedura di adozione c.d. \u201clegittimante\u201d che fa s\u00ec che il minore acquisti a tutti gli effetti lo status di figlio della coppia, recidendo ogni legame con la famiglia di origine.<br \/>\nIl tribunale di Roma si \u00e8 occupato di un caso diverso, ovvero della richiesta di una donna di poter adottare, in base all\u2019art. 44 lett. d) della legge 184\/83, il figlio naturale della convivente.<!--more--><br \/>\nSi tratta della c.d. \u201cadozione in casi particolari\u201d la cui ratio legis \u00e8 costituita dall\u2019interesse del minore.<br \/>\nNel caso in esame, la minore non era in stato di abbandono, ma aveva una madre naturale ed era stabilmente inserita nella famiglia di quest\u2019ultima, insieme alla convivente.<br \/>\nIl collegio ha ritenuto che potesse accogliersi la richiesta in base alla lett. d) del citato art. 44, dal momento che non era possibile procedere, a norma di diritto, all\u2019affidamento preadottivo della minore e non essendo di ostacolo, in base al successivo comma dello stesso art. 44, il fatto che la richiedente e la madre naturale della minore non fossero sposate.<br \/>\nUna soluzione al caso concreto che non crea alcun vulnus ai principi del nostro ordinamento, non contrasta con le norme positive del nostro ordinamento e risponde all\u2019interesse della minore (ad esempio: sarebbe stato accettabile che, in caso di morte della madre naturale, la minore fosse sottratta alla sfera dell\u2019altra figura familiare che aveva sempre conosciuto fin dall\u2019infanzia?).<br \/>\nIn definitiva, lungi dal rappresentare ci\u00f2 che hanno scritto i giornali, non attribuisce alcun diritto \u201cnuovo\u201d alle coppie omosessuali n\u00e9 pone alcun obbligo al legislatore di intervenire a copertura di un \u201cvuoto\u201d normativo che, in realt\u00e0, non sussiste.<br \/>\nUna storia assai pi\u00f9 semplice e meno \u201crivoluzionaria\u201d di come ci \u00e8 stata presentata, tutto qui.<\/span><\/p>\n<p>Di <strong>Maurizio Bonanni<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNA SENTENZA NON TROPPO CREATIVA. Diciamo subito cosa non c\u2019\u00e8 scritto nella sentenza: contrariamente a ci\u00f2 che hanno scritto i giornali e ha fatto esultare qualcuno e gridare allo scandalo qualcun altro, nella sentenza non c\u2019\u00e8 alcun riconoscimento del \u201cdiritto\u201d delle coppie omosessuali all\u2019adozione. 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