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Set 03

A proposito di adozioni all’interno di coppie dello stesso sesso: ecco un tipo di informazione corretta, di Maurizio Bonanni

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UNA SENTENZA NON TROPPO CREATIVA. Diciamo subito cosa non c’è scritto nella sentenza: contrariamente a ciò che hanno scritto i giornali e ha fatto esultare qualcuno e gridare allo scandalo qualcun altro, nella sentenza non c’è alcun riconoscimento del “diritto” delle coppie omosessuali all’adozione. Al contrario, il collegio scrive esplicitamente che nel nostro diritto positivo solo le coppie unite in matrimoni...o possono accedere alla procedura di adozione c.d. “legittimante” che fa sì che il minore acquisti a tutti gli effetti lo status di figlio della coppia, recidendo ogni legame con la famiglia di origine. Il tribunale di Roma si è occupato di un caso diverso, ovvero della richiesta di una donna di poter adottare, in base all’art. 44 lett. d) della legge 184/83, il figlio naturale della convivente. Si tratta della c.d. “adozione in casi particolari” la cui ratio legis è costituita dall’interesse del minore. Nel caso in esame, la minore non era in stato di abbandono, ma aveva una madre naturale ed era stabilmente inserita nella famiglia di quest’ultima, insieme alla convivente. Il collegio ha ritenuto che potesse accogliersi la richiesta in base alla lett. d) del citato art. 44, dal momento che non era possibile procedere, a norma di diritto, all’affidamento preadottivo della minore e non essendo di ostacolo, in base al successivo comma dello stesso art. 44, il fatto che la richiedente e la madre naturale della minore non fossero sposate. Una soluzione al caso concreto che non crea alcun vulnus ai principi del nostro ordinamento, non contrasta con le norme positive del nostro ordinamento e risponde all’interesse della minore (ad esempio: sarebbe stato accettabile che, in caso di morte della madre naturale, la minore fosse sottratta alla sfera dell’altra figura familiare che aveva sempre conosciuto fin dall’infanzia?). In definitiva, lungi dal rappresentare ciò che hanno scritto i giornali, non attribuisce alcun diritto “nuovo” alle coppie omosessuali né pone alcun obbligo al legislatore di intervenire a copertura di un “vuoto” normativo che, in realtà, non sussiste. Una storia assai più semplice e meno “rivoluzionaria” di come ci è stata presentata, tutto qui. Di Maurizio Bonanni
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